ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE

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venerdì 14 maggio 2010

EDILMARE NON AVRÀ I 61MILA EURO


 

 

Ritirata per motivi cautelativi  la delibera di Consiglio con la quale si riconosceva il debito fuori bilancio


Prima riconoscono un debito fuori bilancio di 61.805, 91 euro nei confronti della ditta Edilmare di Polignano a Mare e poi nell'ultimo Consiglio comunale ritirano la delibera per motivi cautelativi, affermando che il debito non sussiste. Ricordiamo che la delibera è stata adottata il 30 settembre 2009, 8 voti favorevoli (Bovino, Lamanna, Pacelli, Donato Pedone, Vito Giuliani, Vito Nicola Giuliani, Messa, Teofilo), 13 i consiglieri assenti tra i quali Colella, Di Giorgio, Vitto, Focarelli. All'epoca dei fatti dichiararono di non voler partecipare alla votazione perché consideravano la pratica molto ingarbugliata, a loro parere c'erano responsabilità procedurali. Per questa ragione abbandonarono la seduta. L'epilogo dei fatti ha dato loro ragione. Oggetto della questione fu la costruzione negli anni '90 di un immobile in via Mazzini ad opera della ditta Edilmare, elevata in difformità rispetto ai permessi a costruire. La ditta in quella circostanza, aveva chiesto e ottenuto dall'Ufficio Tecnico la sanatoria delle opere abusive dietro il pagamento al Comune di una sanzione di 71milioni di vecchie lire (anno 1995).


ERRORE DI CALCOLO - In una nota successiva, però, l'Amministrazione fa sapere alla ditta che doveva al Comune una ulteriore somma di 79.554.450 di vecchie lire, avendo rilevato un errore di calcolo dell'entità della sanzione amministrativa. La ditta a questo punto fa ricorso al Tar contro tali provvedimenti e contro la successiva ordinanza-ingiunzione, producendo nello stesso tempo una richiesta di condono edilizio. Secondo la ditta non erano dovuti al Comune né i 71milioni già pagati, né i 79 successivi perché, comunque, aveva presentato richiesta di condono, valutata dal Comune nel 2008, cioè solo 14 anni dopo.

SENTENZA DEL TAR
- Nel 2005 arriva la sentenza del Tar  che dichiara illegittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento dell'Amministrazione comunale, considerando quest'ultima priva del potere di irrogare provvedimenti sanzionatori, nelle more della conclusione del procedimento relativo alla richiesta di condono.  Poiché, insomma, l'Amministrazione non si era ancora pronunciata in merito alla domanda di condono, presentata successivamente alla richiesta di sanatoria. Di fatti solo nel giugno 2008 il Comune ha completato il procedimento di condono rilasciando alla ditta il permesso a costruire. Ciò non ha impedito alla  ditta di avanzare la richiesta di restituzione del pagamento effettuato per la sanzione di 36.671,72 euro, oltre agli interessi maturati fino ad allora di 24.393,23 euro.
CENTRONE E STAMA - Come spiega la stessa comandante della Polizia Municipale, Maria Centrone, nella delibera in esame  fu l'avvocato Luigi Rizzo, interpellato dall'Ente, a suggerire di restituire alla ditta le somme incassate, in applicazione dei principi giurisprudenziali e della ritenuta illegittimità del provvedimento sanzionatorio. Così, alla luce delle valutazioni del legale,  la stessa proponeva al Consiglio di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, sul quale era stato anche acquisito il parere del Collegio dei revisori dei Conti che avevano deliberato in modo favorevole. Nello specifico la Centrone metteva in evidenza che l'Amministrazione – in applicazione della disciplina del condono  (ex legge 47/85 art. 38) -  avrebbe dovuto sospendere ogni procedimento sanzionatorio fino alla definizione della procedura avviata dall'istanza di sanatoria. Però rimandava al dirigente dell'ufficio tecnico, Giuseppe Stama, le valutazioni: "E lui che conosce quali sono le opere sanate con il condono, quali oggetto di sanzioni". Così dicendo quest'ultimo ha autorizzato la liquidazione delle somme, sebbene il consigliere Focarelli, nel corso del dibattimento del 2009 aveva fatto notare che: "La sentenza del Tar non andava a definire tale restituzione, ma si limitava solo a considerare illegittima  la seconda sanzione, quella di 79milioni di vecchie lire in presenza di una domanda di condono". 
Sette mesi dopo l'approvazione di quella delibera, la Comandante (responsabile del Contenzioso) ha fatto un ulteriore approfondimento affermando, sostanzialmente, che la restituzione delle somme non è dovuta in quanto le opere oggetto di sanatoria non sono le stesse oggetto di condono.

 




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